L’INPS, con il messaggio n. 981 del 19 marzo 2026, a seguito della sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 8/2025/QM/SEZ, fornisce i chiarimenti in ordine all’individuazione del limite massimo di cinque anni di maggiorazione per l’esercizio della facoltà di riscatto ai fini pensionistici previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, relativo ai periodi di servizio comunque prestato.
L’Isitituto fornisce, altresì, specifiche indicazioni operative per l’esercizio della predetta facoltà di riscatto da parte del personale della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e della Guardia di Finanza, relativamente ai periodi di servizio comunque prestato.
Fonte: INPS

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