Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 158 del 29 gennaio 2026, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.

All’interno del decreto è prevista una norma che stabilisce che il datore di lavoro non deve essere condannato al pagamento delle differenze retributive o contributive per il periodo precedente alla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio se ha applicato lo standard retributivo previsto dal contratto collettivo stipulato a norma dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 81/2015, o dai contratti che garantiscono tutele equivalenti ai sensi dell’articolo 11 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36/2023 per il settore e la zona di svolgimento della prestazione.

Questo il testo della disposizione:

ART. 18 (Disposizioni in materia di accertamento giudiziale dell’applicazione degli standard retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro)
1. Con il provvedimento con cui il giudice accerta, in ogni stato e grado del giudizio, la non conformità all’articolo 36 della Costituzione dello standard retributivo stabilito dal contratto collettivo di lavoro per il settore e la zona di svolgimento della prestazione, tenuto conto dei livelli di produttività del lavoro e degli indici del costo della vita, come accertati dall’ISTAT, il datore di lavoro non può essere condannato al pagamento di differenze retributive o contributive per il periodo precedente la data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio se ha applicato lo standard retributivo previsto dal contratto collettivo stipulato a norma dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dai contratti che garantiscono tutele equivalenti ai sensi dell’articolo 11 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per il settore e la zona di svolgimento della prestazione. La disposizione di cui al primo periodo non si applica se il giudice accerta che il datore di lavoro non applica un contratto collettivo a norma dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 o altro contratto equivalente, oppure se il contratto collettivo applicato non si riferisce al settore economico nel quale il lavoratore ha prestato attività per conto dell’impresa.

 

Fonte: sito sito Governo