Con sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022, la Corte di Cassazione ha affermato che non essendo più il contratto di lavoro subordinato tutelato dalla reintegra da licenziamento illegittimo, dopo le novità introdotte con la legge n. 92/2012 e dal D.L.vo n. 23/2015, il termine di prescrizione di tutti i diritti non ancora prescritti al momento dell’entrata in vigore della legge n. 92 (18 luglio 2012), inizia a decorrere con la cessazione del rapporto di lavoro e non più in costanza.