Con sentenza n. 2573 del 22 gennaio 2024, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini della integrazione del delitto di cui all’art. 603-bis c.p. (caporalato), sussiste l’indice di sfruttamento costituito dalla retribuzione palesemente difforme dai contratti collettivi di lavoro o comunque sproporzionata rispetto alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato, qualora, tenendo conto delle variabili mansionali, dell’effettiva prestazione patrimoniale comprensiva della paga base e delle eventuali indennità, sviluppato un calcolo per un arco temporale quotidiano, settimanale o mensile considerato dalla contrattazione o dagli usi, l’importo del corrispettivo non assicuri al lavoratore ed alla sua famiglia un’esistenza libera dal bisogno che lo ha costretto ad accettare quelle date condizioni di lavoro.