Con sentenza n. 27711 del 2 ottobre 2023, la Corte di Cassazione ha affermato che ai fini della individuazione della retribuzione equa e sufficiente prevista dall’articolo 36 della Costituzione si deve, per prima cosa, verificare la stessa sulla base delle determinazioni previste dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali più rappresentative. Se ciò non è sufficiente (perché il CCNL detta minimi salariali molto bassi) il giudice deve valutare non soltanto i trattamenti previsti da altri contratti collettivi di settori affini ma anche gli indicatori economici e statistici utilizzati per misurare la soglia di povertà come, ad esempio, l’indice ISTAT, i dati Uniemens per il calcolo del salario medio, il valore della NASPI, i trattamenti di integrazione salariale in presenza di sospensione dell’attività.