Con sentenza n. 13291 del 30 marzo 2023, la IV sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che nel caso di lavoro appaltati all’interno dell’azienda committente, ogni obbligo specifico che la legge pone a carico dell’appaltatore, con riguardo ai rischi specifici dell’ambiente di lavoro di appannaggio del committente, non può che sorgere in seguito all’adempimento da parte del committente del primigenio dovere di informazione e nella misura in cui tale dovere sia stato assolto, fatti salvi i casi da accertare in concreto, su i quali sia provata la riconoscibilità aliunde di tali rischi, senza peraltro che la legge preveda alcun obbligo per l’appaltatore di attivarsi in tal senso.