Con ordinanza n. 33314/2022, la Corte di Cassazione ha affermato che, in presenza di un CCNL che prevede due distinte fattispecie in presenza di una giustificazione tardiva per assenze ingiustificate e di mancata presentazione della giustificazione delle assenze, il lavoratore che abbia presentato un certificato medico retroattivo finalizzato alla giustificazione dell’assenza per malattia soltanto in sede di audizione durante il provvedimento di licenziamento per giusta causa, compie un inadempimento contrattuale che va ricondotto nell’ambito della giustificazione tardiva, punita con la sanzione della sospensione.

Di conseguenza, il licenziamento per giusta causa irrogato dal datore di lavoro costituisce un atto manifestamente illegittimo per insussistenza del fatto contestato, cosa che comporta la reintegra ed un risarcimento commisurato alle mensilità non lavorate oltre al versamento della contribuzione correlata.